A cura del nostro Ufficio Qualità
L’11 settembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n° 116 del 3/09/2020 che riporta l’obbligo di etichettatura ambientale per gli imballaggi. Tale obbligo è a capo dei “produttori” e chiunque immetta al consumo imballaggi privi dei requisiti di etichettatura è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria.
Il decreto è entrato in vigore il 26 settembre 2020, ma l’art. 15 della Legge di bilancio 2021 (Decreto Milleproroghe) ha prorogato al 31 Dicembre 2021 l’obbligo riguardante le informazioni sulla corretta destinazione finale dell’imballaggio.
Ci sono delle informazioni obbligatorie MINIME che devono essere riportate ed eventualmente delle informazioni volontarie (da linee guida di Conai).
Informazioni MINIME obbligatorie (dal 31/12/2020):
IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE secondo la codifica ai sensi della Decisione 97/129/CE:
- per imballaggi di sola carta: PAP 22
- per imballaggi composti da carta più plastica: C/PAP 81
- per imballaggi in polipropilene: PP 5
- ecc.
TIPOLOGIA IMBALLO (sacchetto, incarto, ecc.): è “altamente consigliato”.
Informazioni obbligatorie dal 31 Dicembre 2021 (a fronte proroga di fine anno con il decreto “Milleproroghe 2021”):
INDICAZIONE SUL TIPO DI RACCOLTA:
- differenziata / indifferenziata
- se è differenziata, indicare il materiale di riferimento.
Informazioni volontarie:
ad esempio il ciclo di Mobius, altri loghi, logo Aticelca, ecc.
Le informazioni importanti per il consumatore finale sono:
- tipo di imballo
- tipo di materiale utilizzato nell’imballo
- destinazione dell’imballo per il suo corretto fine vita.
Esempi pratici:
PAP 22: solo carta
C/PAP81: materiale composito carta + plastica, a prevalenza carta.
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